DELLE DISPOSIZIONI 1. E' istituito un Comitato di applicazione incaricato di esaminare se l'attuale Protocollo e' correttamente applicato e se le Parti adempiono ai loro obblighi. Il Comitato fa rapporto alle Parti durante le sessioni dell'Organo esecutivo e puo' sottoporre loro ogni raccomandazione che riterra' appropriata. Dopo aver esaminato il rapporto e, se del caso, dopo le raccomandazioni del Comitato di applicazione, le Parti possono, in considerazione delle circostanze della fattispecie e secondo la prassi stabilita dalla Convenzione, prendere una decisione e chiedere che siano adottate misure per garantire il pieno rispetto del presente Protocollo, in particolare per aiutare le Parti a rispettare le sue disposizioni ed a promuoverne gli obiettivi. 3. Nelle prima sessione dell'Organo esecutivo, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti adottano una decisione che definisce la struttura e le funzioni del Comitato di applicazione, nonche' le procedure da seguire per esaminare se le disposizioni del Protocollo sono rispettate. 4. L'attuazione della procedura prevista per garantire il rispetto del Protocollo non pregiudica le disposizioni dell'articolo 9 del presente Protocollo.

Testo vigente dal 2 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;207~protocollo-art7 · fonte su Normattiva