con le altre organizzazioni intergovernative

  • 1)Il consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per procedere a consultazioni o collaborare con l'organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare l'UNCTAD e la FAO, e, se del caso, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative.
  • 2)Considerato il ruolo particolare dell'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il consiglio la terra' al corrente, per quanto e' opportuno, delle sua attivita' e dei suoi programmi di lavoro.
  • 3)Se il consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione ha un'incompatibilita' di base con gli obblighi che l'organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate possono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilita' possa nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene pertanto applicata la procedura dell'articolo 32.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art19 · fonte su Normattiva