con le altre organizzazioni intergovernative
- 1)Il consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per procedere a consultazioni o collaborare con l'organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare l'UNCTAD e la FAO, e, se del caso, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative.
- 2)Considerato il ruolo particolare dell'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il consiglio la terra' al corrente, per quanto e' opportuno, delle sua attivita' e dei suoi programmi di lavoro.
- 3)Se il consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione ha un'incompatibilita' di base con gli obblighi che l'organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate possono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilita' possa nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene pertanto applicata la procedura dell'articolo 32.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
