[1]con le altre organizzazioni intergovernative

[2]1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni del caso per procedere a consultazioni o per collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare l'UNCTAD e la FAO, nonche', ove occorra, con altri istituti specializzati delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative. 2. Il Consiglio, in considerazione del ruolo particolare che spetta all'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti base, la terra' al corrente a seconda di cio' che decide, delle proprie attivita' e dei propri programmi di lavoro. 3. Se il Consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione presenta una incompatibilita' di fondo con gli obblighi che l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti e i suoi istituti specializzati possano determinare in materia di accordi intergovernativi sui prodotti base, questa incompatibilita' e' ritenuta suscettibile di nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene allora applicata la procedura prescritta dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 27.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art20 · fonte su Normattiva