, relazioni e studi 1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1, rendere possibile un piu' completo scambio di opinioni durante le sessioni del consiglio e garantire un afflusso continuo di informazioni nell'interesse generale dei membri, sono addottate disposizioni per garantire, regolarmente, l'elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonche' se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazioni e studi riguardano i cereali e vertono essenzialmente:

  • a)sulla situazione dell'offerta, della domanda e del mercato;
  • b)sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mercato internazionale;
  • c)sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l'incremento degli scambi, dell'utilizzazione, del magazzinaggio e dei trasporti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 2. Al fine di aumentare la quantita' e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del consiglio e di completare le direttive gia' impartite dal consiglio per le proprie sessioni, viene instaurato un sottocomitato per la situazione del mercato, che esercita le funzioni specificate all'articolo 16.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art3 · fonte su Normattiva