ARTICOLO XXVI Testi facenti fede I testi della presente convenzione in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorita', hanno firmato la presente convenzione alla data riprodotta a fronte della loro firma. FATTO a Londra, il tredici marzo millenovecentottantasei.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~convenzione-2-artxxvi · fonte su Normattiva