ARTICOLO XXV Notifica da parte del depositario Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualita' di depositario, notifichera' a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
