[1]Lingue.

[2]La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno redatte nelle lingue Araba, Tedesca, italiana e Giapponese e saranno depositate con l'originale firmato.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.

[4]FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973.

[5](Seguono le firme)

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~art20 · fonte su Normattiva