[1]Articolo XVI
[2]La presente Convenzione ed il suo Allegato saranno redatti nelle lingue Inglese e Francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno approntate traduzioni ufficiali nelle lingue Russa e Spagnola che verranno depositate unitamente agli originali firmati.
[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
[4]FATTO a Londra il 9 aprile 1965.
Testo vigente dal 19 ottobre 1971
