• a)Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, il Sudan e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese sudanesi esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.
  • b)Il Governo sudanese si impegna di esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Sudan, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nel Sudan.
  • c)L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi a) e b) si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese sudanesi di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 7 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;800~art2 · fonte su Normattiva