• 1)Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di cinque Stati firmatari, del loro strumento di ratifica o della loro notifica di approvazione o di accettazione.
  • 2)In seguito, essa entrera' in vigore, per ogni Stato, il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o della sua notifica di approvazione o di accettazione.
  • 3)L'entrata in vigore del presente Accordo abroga l'Accordo del 1967 tra le Parti al presente Accordo, per quanto riguarda le procedure applicabili alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei di linea inter-europei.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art11 · fonte su Normattiva