• 1)Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente Accordo e' aperto alla adesione di ogni Stato non firmatario, membro della Commissione Europea dell'Aviazione Civile.
  • 2)L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ed ha effetto il trentesimo giorno successivo alla data di detto deposito.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art12 · fonte su Normattiva