• 1)Nonostante le disposizioni dell'articolo 13, ogni emendamento del sistema di zone dettagliato all'Annesso al presente Accordo, che sia stato accettato dalle Autorita' aeronautiche di due terzi delle Parti sara' sottoposto alle Autorita' aeronautiche di tutte le Parti ai fini dell'accettazione.
  • 2)L'emendamento entra in vigore, per le Parti le cui Autorita' aeronautiche lo abbiano accettato, trenta giorni dopo che le Autorita' aeronautiche di due Parti abbiano notificato la loro accettazione alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
  • 3)In seguito, l'emendamento entra in vigore, per ogni Parte la cui Autorita' aeronautica lo abbia accettato, trenta giorni dopo la ricezione della notifica fatta alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art14 · fonte su Normattiva