• 1)Non appena entrato in vigore il presente accordo viene registrato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a cura dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
  • 2)L'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale trasmette una copia certificata del presente accordo a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata.
  • 3)L'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'agenzia specializzata:
  • a)ogni firma del presente accordo;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di ogni notifica di approvazione o di ogni strumento di adesione e la data di tale deposito;
  • c)ogni notifica di denuncia ricevuta;
  • d)ogni notifica di riserva formulata in applicazione dell'articolo 10 ed ogni ritiro di tali riserve.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

[3]FATTO a Parigi, il 10 luglio 1967 in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 18 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;538~art11 · fonte su Normattiva