- 1)Non appena entrato in vigore il presente accordo viene registrato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a cura dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
- 2)L'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale trasmette una copia certificata del presente accordo a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata.
- 3)L'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'agenzia specializzata:
- a)ogni firma del presente accordo;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di ogni notifica di approvazione o di ogni strumento di adesione e la data di tale deposito;
- c)ogni notifica di denuncia ricevuta;
- d)ogni notifica di riserva formulata in applicazione dell'articolo 10 ed ogni ritiro di tali riserve.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
[3]FATTO a Parigi, il 10 luglio 1967 in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 18 novembre 1974
