Art. 39 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](2) Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto. Spiegazione L'articolo 39(2) si applica alle condizioni previste nelle parti I e III della Costituzione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (3). In effetti, il paragrafo 1 dell'articolo 39 (2) corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalita' di esercizio di tale diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. Il paragrafo 2 dell'articolo 39 (2) riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico.
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[3](2) Articolo II-99 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
