D. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica PROTOCOLLO SULLE ISTITUZIONI NELLA PROSPETTIVA DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee, ARTICOLO 1 Alla data dell'entrata in vigore del primo allargamento dell'Unione, nonostante l'articolo 157, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea, l'articolo 9, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 126, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, la Commissione sara' composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, a condizione che, entro tale data, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio sia stata modificata, con l'introduzione di una nuova ponderazione dei voti o di un sistema di doppia maggioranza, in maniera accettabile a tutti gli Stati membri, tenendo conto di tutti i pertinenti elementi, in particolare prevedendo una compensazione per gli Stati membri che rinunciano alla possibilita' di nominare un secondo membro della Commissione.

Testo vigente dal 6 luglio 1998

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