[1]Modalita' di cooperazione

[2]Nell'ambito della cooperazione, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo e in conformita' con la propria legislazione nazionale, le Parti: procedono a scambiarsi informazioni operative sulle organizzazioni criminali e gli atti criminali pianificati o perpetrati, sulla struttura, composizione, contatti esterni e modus operandi di tali organizzazioni al fine di prevenire e contrastare i reati gravi e i gruppi terroristici; concordano, conformemente alle proprie leggi nazionali, lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono concordate dalle Autorita' di entrambe le Parti, come riferito all'articolo 6 del presente Accordo; adottano, nel rispetto della propria legislazione nazionale, misure per prevenire e combattere la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori; procedono a scambiarsi esperienze sul controllo del commercio lecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e adottano le misure atte a prevenire abusi nel settore. Procedono, inoltre, allo scambio e all'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle tecniche di analisi; procedono allo scambio di informazioni di carattere operativo, finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ai reati previsti dal presente Accordo; cooperano per coordinare le misure necessarie all'esecuzione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sottocopertura; si scambiano le informazioni relative alle tecniche e ai metodi attuati e sviluppati per il contrasto dei reati e della criminalita' nell'ambito dei servizi di polizia minorile, delinquenza minorile e reati contro i minori; si scambiano le informazioni sulle politiche migratorie correnti e sulle prassi nonche' sugli effetti di tali prassi sulla migrazione irregolare; collaborano scambiandosi informazioni sui principali flussi immigratori illegali, sulle rotte seguite dai migranti illegali, i loro modus operandi e i metodi di trasporto. Le Parti possono anche scambiarsi i rapporti di analisi del rischio nello specifico settore; collaborano attraverso lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi; collaborano nell'esecuzione delle richieste previste nell'articolo 4 del presente Accordo; adottano ogni altra misura in conformita' con le proprie legislazioni nazionali e con le altre Convenzioni internazionali alle quali le Parti sono vincolate, nonche' conformemente alle finalita' del presente Accordo; cooperano al fine di organizzare reciproci corsi di formazione attraverso le Autorita' di cui all'articolo 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 gennaio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-01-12;5~accordo-art3 · fonte su Normattiva