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[1]L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari ed economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sara' affidato, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.
[2]Il Ministro per i lavori pubblici, sempre di concerto col Ministro per le finanze, revochera' la nomina delle Commissioni di collaudo costituite prima della entrata in vigore del presente decreto-legge, sostituendole con un unico collaudatore a termini del precedente comma, ove le Commissioni stesse non diano affidamento di espletare l'incarico con la necessaria solerzia.
[3]Per le cooperative edilizie tra ferrovieri la nomina dell'unico collaudatore e la eventuale revoca delle Commissioni di collaudo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo sono devolute all'Amministrazione ferroviaria, che vi provvedera' di concerto col Ministro per le finanze ove le cooperative interessate siano state finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.
[4]Per le costruzioni non finanziate dalla Cassa depositi e prestiti ne' dall'Amministrazione ferroviaria, per le quali sia stato accordato il solo contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, in luogo del collaudo sara' effettuata, mediante incarico da conferirsi dal Ministro per i lavori pubblici, una visita definitiva agli effetti della corresponsione del contributo, per constatare che le costruzioni siano conformi ai progetti approvati.
[5]Art. 2.
[6]Il Ministro per i lavori pubblici, e il Ministro per le comunicazioni per le cooperative fra i ferrovieri, ciascuno con l'assenso del Capo del Governo, hanno facolta' di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi, comunque costruiti col concorso od il contributo dello Stato, di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.
[7]Analoga facolta' compete al Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro competente, quando trattasi di funzionari destituiti con perdita del diritto a pensione. Per i ferrovieri provvede il Ministro per le comunicazioni.
[8]Tali provvedimenti sono insindacabili e non sono soggetti ad alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale ed hanno efficacia di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.
[9]Art. 3.
[10]Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'art. 2, e' tenuto a rimborsare il precedente assegnatario, dichiarato decaduto, esclusivamente del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonche' del costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario anteriormente alla pubblicazione del presente decreto-legge. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno.
[11]L'accertamento della somma da rimborsarsi e' rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici. Tale accertamento, per le cooperative tra ferrovieri, sara' effettuato dal collaudatore ovvero da un funzionario da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni.
[12]Art. 4.
[13]I commissari governativi, nominati per la gestione straordinaria delle cooperative, hanno, oltre ai poteri del Consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea.
[14]I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici e, per le cooperative tra ferrovieri, all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.
[15]Art. 5.
[16]Il Ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative ferroviarie il Ministro per le comunicazioni, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, o del commissario governativo, puo', previa diffida portante termine perentorio non inferiore a due mesi, pronunciare con suo decreto la decadenza del diritto all'alloggio a carico di quei soci assegnatari che non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dai presidenti o commissari governativi, al pagamento di passivita' sociali riconosciute dal Ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati, oppure al versamento di almeno tre mensilita' consecutive per spese generali.
[17]La stessa facolta' compete al Ministro per i lavori pubblici, ed al Ministro per le comunicazioni per le cooperative fra ferrovieri, su richiesta dell'ente mutuante, ovvero, se del caso, dell'Amministrazione ferroviaria nella ipotesi che i soci assegnatari di alloggi costruiti da cooperative si rendano morosi nel pagamento delle rate di ammortamento o dei relativi accessori per tre mensilita' consecutive.
[18]Il provvedimento ministeriale non e' soggetto ad alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale ed e' considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile.
[19]Art. 6.
[20]I Consigli di amministrazione ed i commissari governativi possono procedere senz'altro alla radiazione dei soci non assegnatari di alloggi i quali, da almeno tre mesi, abbiano omesso di versare le quote per spese generali.
[21]Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento stesso, mediante lettera raccomandata. Nei casi di radiazione gia' deliberata e comunicata agli interessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine pel ricorso decorrera' dalla data stessa.
[22]Art. 7.
[23]Le spese di gestione straordinaria delle cooperative edilizie i cui Consigli di amministrazione siano stati sciolti, comprese quelle occorrenti per le indennita' ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilita', non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garantiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi al Ministro stesso entro i primi quindici giorni di ciascun mese.
[24]Per le cooperative edilizie tra ferrovieri le anticipazioni di cui sopra saranno disposte dal Ministro per le comunicazioni, al quale sara' presentato il relativo rendiconto.
[25]Le spese di amministrazione non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi, e, qualora non vi sia margine sui mutui gia' concessi, dette spese devono essere sostenute dai soci.
[26]Art. 8.
[27]Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie, puo' il Ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il Ministro per le comunicazioni, con provvedimento non suscettibile di alcun gravame, come agli ultimi alinea degli articoli 2 e 5, disporre la riduzione, ad un numeno minore di ambienti, degli appartamenti assegnati o da assegnarsi, per i quali non sia stato ancora stipulato il mutuo edilizio individuale. Nel disporre tale riduzione, sara' tenuto conto delle effettive necessita' di famiglia e della particolare condizione economica dei soci prenotatari od assegnatari, nonche' del grado da essi ricoperto nell'Amministrazione dello Stato.
[28]La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento sara' a carico dei soci che beneficieranno della nuova distribuzione.
[29]Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva a' sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione.
[30]Art. 9.
[31]Il Ministro per i lavori pubblici, e per le cooperative tra ferrovieri il Ministro per le comunicazioni, qualora accerti che soci di cooperative edilizie a contributo statale abbiano compiuto o tentato di compiere speculazioni sugli alloggi sociali, puo' con suo provvedimento dichiarare, prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione.
[32]Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile, e non e' suscettibile di alcun gravame come agli ultimi alinea degli articoli 2 e 5.
[33]Art. 10.
[34]Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative edilizie a contributo statale, nonche' tutte le decisioni ed ordinanze della Commissione di vigilanza hAnno valore di titolo esecutivo a' sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile. Gli ufficiali giudiziari vi debbono dare esecuzione, senza che occorra l'apposizione della formola esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 Codice di procedura civile e senza che occorrano le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del predetto Codice.
[35]Essi non sono soggetti alle norme ora vigenti sulle sospensioni degli sfratti.
[36]Art. 11.
[37]Il Ministro per i lavori pubblici pronunziera' insindacabilmente la decadenza dal gia' concesso contributo statale sul pagamento degli interessi, in confronto di quelle cooperative edilizie le quali, entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, non abbiano effettivamente iniziate le costruzioni, o, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilita' di proseguirle.
[38]Art. 12.
[39]Le disponibilita' che saranno accertate sulle somme gia' autorizzate potranno essere destinate dal Ministro per i lavori pubblici:
[40]1° per contributi nel pagamento degli interessi sui mutui suppletivi strettamente indispensabili per la ultimazione delle costruzioni cooperative in corso;
[41]2° per contributi relativi ai mutui che saranno stipulati da istituti per case popolari e dall'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.
[42]Resta ferma la disposizione in base alla quale la somma risultante disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie e' devoluta per meta' all'Amministrazione dei lavori pubblici e per meta' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato allo scopo di mitigare i canoni di affitto delle case economiche da essa acquistate o costruite.
[43]Le eventuali residue disponibilita' sui contributi statali concessi a cooperative edilizie, che dovessero essere accertate dopo i collaudi definitivi delle costruzioni sociali, saranno riservate agli istituti autonomi per case popolari.
[44]Art. 13.
[45]Al fondo dei residui, iscritto al capitolo' n. 826-bis (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, e' apportata la diminuzione di 5 milioni di lire, ed eguale somma verra' iscritta in altro capitolo del bilancio medesimo, ai termini dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, per essere erogata a favore degli enti ed istituti, e con le norme tutte previste nel R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, per case popolari da costruirsi nella citta' di Bolzano.
[46]Art. 14.
[47]Dopo la pubblicazione del presente decreto-legge non potranno piu' sottoporsi all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici, o dell'Amministrazione ferroviaria, progetti o perizie di lavori da eseguirsi da parte di cooperative edilizie che fruiscono del contributo statale.
[48]Fanno eccezione a tale divieto i progetti e perizie:
[49]1° per lavori ordinati di ufficio nelle forme di legge;
[50]2° per varianti ai progetti precedentemente approvati che non importino alcuna maggiore spesa o che vengano eseguite a spese della cooperativa o dei soci interessati;
[51]3° per lavori ordinati dalle Commissioni di collaudo per la stabilita' degli edifici;
[52]4° per lavori di completamento degli edifici, purche' il relativo importo rientri nelle effettive disponibilita' dei mutui concessi;
[53]5° per la costruzione di case per i mutilati ed invalidi di guerra che godono del contributo dello Stato appositamente gia' stanziato per cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra;
[54]6° per la costruzione di case popolari nella citta' di Bolzano ai sensi del precedente articolo ed in quella di Fiume.
[55]Rimane comunque in facolta' del Ministro per i lavori pubblici di ordinare, purche' non ne derivi danno all'Istituto od Amministrazione mutuante, la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente dalle cooperative o dai soci e che, a giudizio insindacabile dello stesso Ministro, risultino pregiudizievoli al decoro, alla stabilita' degli edifici ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci.
[56]Le spese relative ai lavori eseguiti per opere e costruzioni di cui sia disposta la rimozione, nonche' le spese occorrenti per tale rimozione, saranno poste a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.
[57]Art. 15.
[58]Il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, determinera' le garanzie che nell'interesse della Cassa depositi e prestiti devono sostituire, ove sia ritenuto opportuno, lo stipendio o la pensione che mancasse o cessasse. La determinazione a cura del Ministro per i lavori pubblici sara' notificata al socio e alla cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
[59]Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarera' senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso e ordinera' il conseguente rilascio dell'immobile.
[60]Il provvedimento avra' forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile.
[61]In nessun caso l'avvenuta decadenza di un socio e il rilascio dell'immobile esonerano il debitore od i suoi aventi causa dal pagamento del debito e degli accessori.
[62]Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
[63]Art. 16.
[65]Art. 17.
[66]Gli interessi sulle somministrazioni in conto dei mutui corrisposti in cartelle fondiarie degli istituti di credito fondiario all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato prima dell'ammortamento saranno capitalizzati ed andrAnno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.
[67]Art. 18.
[68]I Comuni e gli istituti autonomi per case popolari sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui da contrarsi per nuove costruzioni di case popolari ed economiche, alle quali costruzioni e' anche estesa la esenzione dalle imposte e sovraimposte per 25 anni.
[69]Inoltre, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprieta' delle case di nuova costruzione, compresi quelli per la stipulazione dei mutui, sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.
[70]I contratti suddetti potranno dagli istituti autonomi e dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato essere stipulati in forma pubblica amministrativa, destinando un proprio funzionario a riceverli e conservarli mediante ordinanza del capo dell'Istituto.
[71]Tali funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.
[72]Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie gli istituti predetti percepiranno speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici.
[73]Art. 19.
[74]I contratti di affitto delle case costruite dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i contratti di affitto delle case popolari ed economiche costruite dagli istituti autonomi e dai Comuni sono esenti da bollo e soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con la riduzione ad un quarto.
[75]Tali registrazioni potranno aver luogo per elenco ai sensi della legge di registro.
[76]Art. 20.
[77]I contratti di riscatto di case costruite da cooperative edilizie con contributo statale in qualunque tempo vengano stipulati sono esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.
[78]Art. 21.
[79]Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche con contributo statale e finanziamento della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione ferroviaria, anche se costituiti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto-legge, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.
[80]In conseguenza, sono prive di qualsiasi efficacia tutte le pattuizioni eventualmente in contrasto con le dette norme.
[81]Art. 22.
[82]Fanno parte del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale della Cassa stessa e il capo della divisione 4ª presso il Ministero dei lavori pubblici.
[83]Resta soppresso il posto assegnato in seno al predetto Comitato ad un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.
[84]Art. 23.
[85]In luogo del capo dell'Ufficio prestiti presso la Cassa depositi e prestiti, fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, ferma rimanendo l'appartenenza al Consiglio stesso del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
[86]Art. 24.
[87]L'art. 18 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, dev'essere inteso nel senso che gli affittuari non acquistano di diritto, per effetto della concessione dell'affitto, la qualita' di socio.
[88]Art. 25.
[89]Nel caso di vacanza di alloggi a seguito di decadenza, rinunzia ed altre cause, si procedera' all'interpellanza dei soci a partire dal socio avente in graduatoria il numero immediatamente successivo a quello che occupava l'alloggio resosi vacante.
[90]Art. 26.
[91]Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nella presente legge o incompatibili.
[92]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[93]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1928 - Anno VI
[94]VITTORIO EMANUELE.
[95]Giuriati - Mosconi.
[96]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175
2con decorrenza dal 1 gennaio 1932
Il Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ha disposto (con l'art. 344, comma 8) che "Il presente Testo Unico avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1932".
Il Regio D.L. 26 maggio 1932, n. 610, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 2039, nel modificare l'art. 344, comma 8 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I termini di cui agli articoli 319 e 344 del testo unico di leggi per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati fino al 30 giugno 1933".
Testo in vigore dal 2 luglio 1932 al 16 luglio 1933
