ARTICOLO VIII La Parte italiana favorira' gli investimenti nel settore dei beni capitali, compatibilmente con la normativa vigente attraverso:
- a)l'assicurazione ai credito all'esportazione;
- b)la possibilita' per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due Governi.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
