[1]con le Autorita' dello Stato di residenza

[2]Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

  • a)alle Autorita' locali competenti nella propria circoscrizione;
  • b)alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali rilevanti.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art37 · fonte su Normattiva