Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011
Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 7 gennaio 2016
