Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003
Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 6 febbraio 2019
