Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1476, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di societa', con la seguente modificazione:

[9]All'articolo unico, comma 1°, le parole: «e' prorogato al 30 giugno 1943-XXI», sono sostituite con le parole: «e' prorogato al 31 dicembre 1943-XXII». 1

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 5 aprile 1943-XXI

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - ACERBO

[14]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 13 dicembre 1943, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1943, stabilito dalla legge 5 aprile 1943, n. 214, e' prorogato al 31 dicembre 1944".

Testo in vigore dal 19 dicembre 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1943

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1943 al 19 dicembre 1943.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 13 dicembre 1943, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1943, stabilito dalla legge 5 aprile 1943, n. 214, e' prorogato al 31 dicembre 1944".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-04-05;214~art1 · fonte del testo