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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1476, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di societa', con la seguente modificazione:
[9]All'articolo unico, comma 1°, le parole: «e' prorogato al 30 giugno 1943-XXI», sono sostituite con le parole: «e' prorogato al 31 dicembre 1943-XXII». 1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 5 aprile 1943-XXI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - ACERBO
[14]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 dicembre 1943, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1943, stabilito dalla legge 5 aprile 1943, n. 214, e' prorogato al 31 dicembre 1944".
Testo in vigore dal 19 dicembre 1943 al 16 dicembre 2009
