Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. 502 parole tolte, 20 parole aggiunte in 26 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA

tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di societa', con le seguenti modificazioni:

Mostra gli altri 18 capoversi cambiati

tolto: All'art. 1, il primo comma, e' sostituito col seguente:

tolto: «Gli atti di fusione delle societa' di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di un'attivita' commerciale e delle societa' per azioni aventi per oggetto un'attivita' diversa, sempreche' le une e le altre risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, come pure gli atti di fusione delle societa' che si siano regolarizzate ai sensi e nel termine di cui al successivo art. 2, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa diL. 20».

tolto: Allo stesso art. 1, quarto comma, le parole:

tolto: «entro il 30 giugno 1942-XX», sono sostituite con le parole: «entro il 31 dicembre 1942-XXI».

tolto: Allo stesso art. 1, ultimo comma, le parole:

tolto: «Nel caso di fusione di societa' commerciali regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna tassazione», sono sostituite con le parole: «Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti, cosi' delle societa', come dei soci, ad alcuna tassazione».

tolto: Dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: Art. 2.

tolto: «Le riserve costituite con riduzioni del capitale sociale in occasione delle fusioni di cui al primo comma dell'art. 1, potranno essere passate nuovamente a capitale in franchigia da ogni imposta.

tolto: Per i conferimenti in natura, effettuati non oltre il 30 giugno 1945, ai sensi del secondo comma dell'art. 1, non e' necessaria la stima di cui all'art. 2343 del Codice civile».

tolto: L'art. 2 diventa art. 3.

tolto: All'art. 3, che diventa 4, comma primo, le parole: «entro il 30 giugno 1945-XXIII», sono sostituite con le altre: «entro il 31 dicembre 1942-XXI».

tolto: L'art. 4 diventa art. 5 e all'ultimo comma dell'articolo stesso le parole «a decorrere dal 1° luglio 1942-XX», sono sostituite con le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI».

tolto: All'art. 5, che diventa 6, comma primo, le parole: «non superiore a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «inferiore a L. 500.000», e nel secondo comma, le parole: «superiore a L. 500.000», sono sostituite con le parole: «non inferiore a L. 500.000».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI

tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-06-21;830~art1 · fonte del testo