, rinnovamento, scadenza o rescissione
- a)Salvo disposizioni contrarie previste nel presente articolo o al paragrafo b) dell'articolo 47 l'Accordo avra' una durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore.
- b)Il Consiglio alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potra' prolungare la durata dell'Accordo di uno o piu' periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi.
- c)Il Consiglio, in una raccomandazione indirizzata ai governi contraenti al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunichera' loro se e' necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e in caso affermativo in quale forma; esaminera' in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo.
- d)i) Ogni Governo contraente in qualsiasi momento potra' dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima riunione del Consiglio la rescissione dell'Accordo;
- ii)Se il Consiglio adotta tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomandera' ai governi contraenti la rescissione dell'Accordo;
- iii)Se i governi contraenti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori comunicano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo sara' rescisso alla data fissata dal Consiglio; tale data non potra' essere posteriore a un periodo di sei mesi a decorrere dalla trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti governi contraenti.
- e)Il Consiglio rimarra' in funzione finche' necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo f) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonche' di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtu' dell'articolo 36 e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtu' del presente Accordo o in virtu' del terzo Accordo; il Consiglio avra' i poteri ed esercitera' le funzioni ad esso conferite dal presente Accordo nella misura a tale fine necessaria.
- f)Alla scadenza o alla rescissione dell'Accordo:
- i)La scorta regolatrice verra' liquidata conformemente alle disposizioni degli articoli 30, 31 e 32;
- ii)Il Consiglio valutera' gli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prendera', se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo tenuto in conformita' degli articoli 15 e 16, le risorse necessarie per onorare tali impegni;
- iii)Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo.
- g)Se il Consiglio e' prorogato o se e' costituito un organo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnera' a tale organo i suoi archivi, la documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti che determinera' e potra', alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organo tutto o parte degli altri attivi.
- h)Se il Consiglio non e' prorogato o se non e' costituito un organo successore:
- i)Il Consiglio cedera' i suoi archivi, la documentazione statistica e tutti gli altri documenti al Segretario generale delle Nazioni Unite o ad altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterra' opportuno;
- ii)Il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sara' venduto e realizzato secondo le direttive del Consiglio;
- iii)Il prodotto di tale realizzo e tutti gli altri fondi ancora all'attivo del Consiglio saranno allora suddivisi tra tutti i paesi partecipanti in proporzione dei contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtu' dell'articolo 15.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
