Ciascuna delle due Parti Contraenti puo' notificare all'altra Parte Contraente la propria intenzione di poi fine al presente Accordo il quale cessera' nei suoi effetti quattro mesi dopo la data di tale notifica.
Testo vigente dal 15 aprile 1953
Ciascuna delle due Parti Contraenti puo' notificare all'altra Parte Contraente la propria intenzione di poi fine al presente Accordo il quale cessera' nei suoi effetti quattro mesi dopo la data di tale notifica.
Testo vigente dal 15 aprile 1953
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-02-16;214~accordo-art8 · fonte del testo