Ciascuna delle due Parti Contraenti puo' notificare all'altra Parte Contraente la propria intenzione di poi fine al presente Accordo il quale cessera' nei suoi effetti quattro mesi dopo la data di tale notifica.

Testo vigente dal 15 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-16;214~accordo-art8 · fonte del testo