[1]Denuncia
[2]Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente la propria volonta' di terminare il presente Accordo. Tale notifica dovra' essere effettuata attraverso i canali diplomatici. L'Accordo cessera' di avere vigore 12 (dodici) mesi dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata per mutuo accordo prima della scadenza di tale periodo.
Testo vigente dal 21 ottobre 1978
