[1]1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra al piu' presto. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore provvisoriamente alla data della firma, e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Se gli strumenti non saranno stati scambiati entro il termine di diciotto mesi dalla data della firma, ciascuna delle due Parti Contraenti puo' por fine all'applicazione provvisoria di questo Accordo, dandone per iscritto un avviso anticipato di quattro mesi all'altra Parte Contraente. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Londra, il 16 giugno 1951, in lingue italiana ed inglese, i due testi essendo ugualmente autentici.

[2]ANTONIO PENNETTA JOHN LUCIEN BLAKE

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 15 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-16;214~accordo-art9 · fonte del testo