[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni, a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Art. 14, e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ogni scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al punto 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per altri cinque anni a partire dalle date predette. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO in duplice copia a Roma il 7 maggio 1993 in lingua italiana ed in lingua spagnola ambedue i testi facenti ugualmente fede.
[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI CUBA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 1 giugno 1995
