Sia il progetto di massima che quello esecutivo delle opere saranno predisposti a cura dei concessionari. Essi saranno sottoposti, con tutte le necessarie relazioni giustificative, ai Governi dei due Stati contraenti e non potranno essere eseguiti se non dopo che le autorita' competenti dei due Stati si saranno dichiarato d'accordo per la loro approvazione. Tutte le opere saranno esercite e mantenute dai concessionari.
Testo vigente dal 31 marzo 1958
