Sia il progetto di massima che quello esecutivo delle opere saranno predisposti a cura dei concessionari. Essi saranno sottoposti, con tutte le necessarie relazioni giustificative, ai Governi dei due Stati contraenti e non potranno essere eseguiti se non dopo che le autorita' competenti dei due Stati si saranno dichiarato d'accordo per la loro approvazione. Tutte le opere saranno esercite e mantenute dai concessionari.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art11 · fonte del testo