[1]di concessione
[2]1. I Governi si concerteranno affinche' gli atti di concessione siano e, se vengono modificati, permangono concordati tra loro, fatte comunque salve le norme particolari imposte dalle legislazioni nazionali. 2. Gli atti di concessione definiranno le condizioni di costruzione e d'esercizio del traforo. Le modalita' di esercizio, ivi compresa la regolamentazione della circolazione stradale, saranno precisate in regolamenti unici per l'insieme del traforo, il cui progetto sara' redatto dalle societa' concessionarie e sottoposto all'approvazione della Commissione. Il regolamento relativo alla circolazione sara' messo in vigore dalle autorita' competenti di ciascuno Stato conformemente alla legislazione nazionale. 3. Ciascun atto di concessione stabilira' che le condizioni di applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, saranno fissate mediante accordi fra le amministrazioni interessate e le concessionarie. 4. Gli atti di concessione entreranno in vigore alla data fissata di comune accordo dai due Governi. Cosi' sara' pure per le modifiche di detti documenti, ad eccezione di quelle che saranno imposte da cambiamenti di una legislazione nazionale.
Testo vigente dal 15 gennaio 1973
