La concessione italiana sara' accordata al beneficiario designato dal Governo svizzero. Essa si estendera' alla parte italiana delle sezioni di corso d'acqua, il cui salto e la cui portata saranno valorizzati nell'impianto detto di Livigno. In caso di cambiamento del beneficiario della concessione svizzera il Governo italiano trasferira' la concessione italiana al nuovo beneficiario designato dal Governo svizzero.
Testo vigente dal 31 marzo 1958
