Spettera' al concessionario designato dal Governo svizzero acquistare in territorio italiano, secondo la legislazione italiana, i beni immobili e i diritti di terzi necessari alla costruzione e all'esercizio del serbatoio di Livigno. Il Governo italiano a questo scopo ammettera' il concessionario a beneficiare del diritto di esproprio. Resta inteso che il concessionario sara' tenuto a ricostruire il fabbricato della dogana italiana di Ponte del Gallo e a ripristinare le vie di comunicazione interrotte sia dallo sbarramento che dall'invaso. Il Governo svizzero si riserva di imporre al concessionario gli obblighi necessari per proteggere il Parco nazionale svizzero.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art9 · fonte del testo