1. La presente Convenzione sara' ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato contraente ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. 2. Essa entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Essa puo' essere denunciata dagli Stati contraenti in ogni momento per iscritto, per via diplomatica. In tale caso cessera' di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica. 4. Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, cessera' di avere effetto l'Accordo di Mutua Assistenza Amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Austria, fatto a Vienna il 26 giugno 1978.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
