[1]divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sara' sanata per via diplomatica. Fatto a Vienna 1i 17 luglio 1991, in due esemplari, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER I GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI AUSTRIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art19 · fonte su Normattiva