• 1)In linea di principio la durata del permesso non dovra' superare un anno. In casi eccezionali sono ammissibili delle proroghe sino ad una durata massima di sei mesi.
  • 2)Decorso il periodo di tempo stabilito al comma 1), lo "stagiaire" non dovra' ne' mantenere il suo rapporto di lavoro, ne' iniziarne un altro nel Paese che lo ospita.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216~art4 · fonte del testo