- 1)Le persone che desiderano beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, sono tenute a presentare le loro domande alle competenti autorita' dello Stato (comma 3). La domanda dovra' indicare tutti i dati necessari al loro esame e specificare in particolare in quale professione, ed eventualmente presso quale impresa, lo "stagiaire" vuole essere occupato. Alla domanda dovra' essere allegato inoltre un certificato di buona condotta del candidato.
- 2)Sussistendo i requisiti, l'autorita' competente inoltra la domanda all'autorita' competente dell'altro Stato, la quale decide in merito alla concessione del permesso. Tale autorita' decide altresi' in merito ad eventuali proroghe in conformita' all'art. 4, comma 1).
- 3)Le domande di ammissione dei candidati austriaci per un posto di lavoro come "stagiaire" saranno indirizzate al Ministero Federale per l'Amministrazione Sociale in Vienna, quelle dei candidati italiani al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Testo vigente dal 31 marzo 1958
