• 1)Il permesso per lo "stage" puo' essere rilasciato solo con la riserva che lo "stagiaire" non eserciti alcuna altra attivita' se non quella per la quale l'autorizzazione gli venne concessa.
  • 2)Gli "stagiaires" non possono assumere alcun lavoro in imprese colpite da sciopero o serrata. Qualora simile conflitto si verifichi mentre perdura il rapporto di lavoro di uno "stagiaire", dovranno essergli concesse tutte le possibili facilitazioni perche' possa trovare un altro posto di lavoro appropriato; cio' vale anche nel caso in cui lo "stagiaire" venisse a trovarsi in contrasto su questioni di lavoro col proprio datore di lavoro.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216~art5 · fonte del testo