• 1)Il numero degli "stagiaires" che puo' essere ammesso in ciascuno degli Stati contraenti durante l'anno solare non dovra' superare le 100 (cento) unita' ed un massimo del 20 (venti) per cento di detto numero potra' appartenere allo stesso gruppo professionale.
  • 2)Nel contingente stabilito al comma 1) sono compresi tutti gli "stagiaires" cui siano stati rilasciati i permessi nel corso dell'anno solare, indipendentemente dalla durata per la quale sono stati rilasciati e dalla data in cui vengono utilizzati. Non si computano sul contingente dell'anno solare in corso, stabilito al comma 1), quegli "stagiaires" che risiedano in uno degli Stati contraenti in virtu' di permessi rilasciati gia' nell'anno precedente.
  • 3)Qualora il contingente stabilito al comma 1) non venga raggiunto nel corso di un anno solare dagli "stagiaires" di uno degli Stati contraenti) questo non e' autorizzato a ridurre il numero dei permessi rilasciati agli "stagiaires" dell'altro Stato contraente, ne' a riportare il resto del contingente rimasto inutilizzato al successivo anno solare.
  • 4)Il numero di "stagiaires" indicato al comma 1) potra' essere variato su proposta di uno degli Stati contraenti mediante scambio di note fra le autorita' indicate all'art. 8, comma 3). Siffatti accordi riguardanti il successivo anno solare dovranno essere conclusi non oltre il 1° dicembre.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216~art3 · fonte del testo