1. Ciascuno Stato membro beneficia, a titolo gratuito, per le proprie necessita' nel settore della previsione meteorologica, di una licenza non esclusiva e di ogni altro diritto d'uso non esclusivo, sui diritti di proprieta' industriale, sui programmi di ordinatori e sulle cognizioni tecnologiche che sono conseguenti ai lavori eseguiti in applicazione della presente Convenzione e che appartengono al Centro. 2. Quando i diritti di cui al paragrafo 1 non appartengono al Centro, quest'ultimo si adoperera' per ottenere i diritti necessari secondo le condizioni fissate dal Consiglio. 3. Le condizioni alle quali le licenze di cui al paragrafo 1 possono essere estese ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche sono oggetto di una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera l).

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art15 · fonte su Normattiva