1. I conti relativi alla totalita' delle entrate e spese del bilancio, nonche' il bilancio dell'attivo e passivo del Centro vengono verificati, alle condizioni previste dal regolamento finanziario, da revisori dei conti che offrano ogni garanzia d'indipendenza. Tale verifica viene effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto, ed ha lo scopo di constatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria del Centro. I revisori dei conti presentano al Consiglio una relazione sui conti annui. 2. Il Consiglio, che delibera su proposta del Comitato finanziario conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), stabilisce il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina. 3. Il direttore fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l'assistenza necessari ai fini della verifica di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art14 · fonte su Normattiva