1. Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), il Centro viene sciolto se la denuncia della Convenzione da parte di uno o piu' Stati membri comporta, per gli altri Stati membri, l'aumento di un quinto della percentuale dei contributi rispetto alla loro percentuale iniziale. 2. Oltre che nel caso di cui al paragrafo 1, il Centro puo' essere sciolto in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d). 3. In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio designa un organo di liquidazione. Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), l'attivo e' suddiviso, al momento dello scioglimento, tra gli Stati membri proporzionalmente ai contributi da essi effettivamente versati da quando sono parte alla presente Convenzione. Se esiste un passivo, esso viene assunto da tali Stati membri proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art21 · fonte su Normattiva