[1]- Scioglimento

[2]1. L'Eumetsat puo' essere sciolta in qualsiasi momento dal Consiglio con deliberazione conforme all'articolo 5.2(a). 2. Salvo decisione contraria del Consiglio presa in conformita' all'articolo 5.2(a) e fermo restando che in questo caso lo Stato membro che ha denunziato la Convenzione non partecipa alla votazione, l'Eumetsat e' sciolta se, in seguito alla denunzia della Convenzione da parte di uno o piu' Stati membri conformemente all'articolo 18.1, i contributi di ciascuno degli altri Stati membri risultino aumentati di piu' di un quinto rispetto al loro tasso fissato all'Allegato II. 3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio designa un organo di liquidazione. 4. Al momento dello scioglimento l'attivo viene ripartito tra gli Stati membri dell'Eumetsat in proporzione ai contributi da loro effettivamente versati dal momento in cui sono diventati parti alla presente Convenzione. L'eventuale passivo e a carico dei medesimi Stati, proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Testo vigente dal 16 giugno 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~convenzione-art19 · fonte su Normattiva