Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione puo' essere privato della sua qualita' di membro mediante decisione adottata dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3 sono applicabili per analogia.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
