[1]Articolo XXVIII
[2]L'Agenzia, su decisione del Consiglio, puo' concludere accordi complementari con uno o piu' Stati membri in vista dell'esecuzione delle disposizioni del presente Allegato nei confronti dello Stato o degli Stati membri considerati, come pure altri accordi destinati ad assicurare il buon funzionamento dell'Agenzia e la salvaguardia dei suoi interessi.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
