L'Istituto e uno o piu' Stati contraenti possono, concludere accordi complementari per l'esecuzione e l'applicazione del presente Protocollo. Le decisioni del Consiglio superiore per l'applicazione del presente articolo sono adottate all'unanimita'.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art20 · fonte su Normattiva