Su decisione del Consiglio d'amministrazione, l'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati contraenti accordi complementari per l'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo nei riguardi di questo o di questi Stati, come anche altre intese per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione e la salvaguardia dei suoi interessi.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
