Articolo III Notifica 1. Nel caso in cui una delle Parti apprenda che, in ambito OPAC, sono in corso consultazioni ai sensi dell'Art. IX della Convenzione, per condurre un'ispezione su sfida che rientri nelle finalita' del presente Accordo, provvedera' ad informare di cio' l'altra Parte. 2. Ciascuna delle Parti dovra', nel ricevere una notifica relativa alla conduzione di un'ispezione su sfida sul proprio territorio che possa coinvolgere impianti dell'altra Parte, informare quest'ultima con la massima sollecitudine e in ogni caso entro due ore dalla ricezione della notifica. L'Italia informera' gli Stati Uniti contattando il "Nuclear Risk Reduction Center" (Centro di Riduzione del Rischio Nucleare) degli Stati Uniti, l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma e lo "European Command Theatre Command Center" (Centro di Comando del Teatro di Comando Europeo) degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti informeranno l'Italia della richiesta di ispezione contattando il Ministero degli Affari Esteri. L'altra Parte confermera' la ricezione della notifica inviata dallo Stato Parte ispezionato. Le Parti dovranno fornire ed aggiornare, se del caso, i numeri utili di telefono e fax. 3. Le suddette notifiche tra le Parti dovrebbero includere tutti i dati forniti dall'OPAC nel Messaggio di Notifica dell'Ispezione su Sfida, che generalmente contiene le informazioni che seguono: a. il nome dello Stato Parte richiedente; b. il Punto d'Entrata (POE) che sara' utilizzato dalla Squadra Ispettiva; c. dimensioni e tipo del sito oggetto di ispezione e la sua ubicazione in conformita' con il Paragrafo 7 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, comprese mappe o diagrammi, se disponibili, nonche' il perimetro richiesto del sito oggetto di ispezione; d. ogni quesito relativo alla possibile non osservanza della Convenzione, come formulato nella richiesta di ispezione su sfida, ed ogni informazione utile inserita nella richiesta di ispezione; e. i nominativi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione e il nominativo dell'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente; f. la data e il previsto orario d'arrivo al POE della Squadra Ispettiva e dell'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente; g. altre informazioni fornite dallo Stato Parte richiedente. 4. Ogni informazione descritta all'Articolo III (3) del presente Accordo, che non sia stata inoltrata contestualmente alla ricezione iniziale della notifica di ispezione su sfida inviata dall'OPAC, dovra' essere inviata dallo Stato Parte ispezionato all'altra Parte non appena ricevuta. Ogni altra notifica o ulteriore informazione inviate dall'OPAC allo Stato Parte ispezionato prima del previsto arrivo della Squadra Ispettiva al POE, dovranno essere inoltrate all'altra Parte entro due ore dalla ricezione. 5. Sulla base della notifica di ispezione e di altre informazioni disponibili, l'altra Parte dovra' fornire assistenza allo Stato Parte ispezionato confermando se vi siano impianti da essa utilizzati all'interno dell'area ispezionabile e, in caso affermativo, se intenda o meno inviare rappresentanti che prendano parte alle attivita' pre-ispettive e/o attrezzature da utilizzare nel periodo di permanenza della Squadra Ispettiva nel Paese. Tale conferma dovra' essere effettuata entro quattro ore dalla ricezione della notifica da parte dello Stato Parte ispezionato descritta all'Articolo III(2) del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;216~accordo-artiii · fonte su Normattiva