Art. 12 (Accordo) — Entrata in vigore
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[1]Entrata in vigore
[2]1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti contraenti, in conformita' con le rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile. 2. Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra per iscritto il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica e a partire da tale data avra' effetto:
- a)con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'art. 1 per i periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa o, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.
Testo in vigore dal 25 novembre 2016 al 21 gennaio 2017
