come elemento di prova Le comunicazioni relative ai risultati della sorveglianza e le informazioni ottenute dai funzionari di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere invocate, secondo il diritto interno, come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
