1. Gli Stati membri rinunciano di norma a tutte le richieste di rimborso per gli oneri sostenuti nell'applicazione della presente convenzione, ad eccezione delle spese per emolumenti corrisposti ad esperti. 2. Se l'esecuzione di una richiesta comporta spese di entita' sostanziale o straordinaria, le amministrazioni doganali interessate si consultano per definire termini e condizioni in base ai quali dar corso alla richiesta stessa, nonche' per definire in che modo vanno sostenuti i costi.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art29 · fonte su Normattiva